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OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Immagine codice QR di green pass

Dopo varie anticipazioni, smentite e tanta attesa, il 21 settembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 127, che definisce la questione del nuovo impiego del Green Pass per tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Vediamo i dettagli!

A chi si applica?

A chiunque svolga una attività lavorativa come dipendente in aziende o uffici pubblici o privati, oltre che a tutti i professionisti (P IVA, consulenti, formatori, ecc) e ai lavoratori a domicilio (elettricisti, colf, badanti, idraulici, ecc).

Devono averlo tutti?

Il green pass non è richiesto ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Come si ottiene il Green Pass?

Dopo una o due dosi di vaccino, se si ha un certificato di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti o se si ha un tampone negativo effettuato nelle 24 ore o 72 ore precedenti. Per ulteriori informazioni potete consultare la sezione dedicata del mio precedente articolo: https://www.direzionesicurezza.it/green-pass/

Da quando e per quanto tempo sarà richiesto?

Verrà richiesto a partire dal 15 ottobre, fino alla fine dello stato di emergenza che al momento è al 31.12.2021 (nota: la data di fine dello stato di emergenza non è definitiva, a seconda di come procede la diffusione del virus viene deciso se mantenerla tale o prorogarla).

Chi controllerà i certificati?

Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre. Le verifiche potranno svolgersi anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Nel privato è possibile utilizzare l’app “VerificaC19”, già utilizzata dai gestori dei locali.

L’App VerificaC19 fornirà dati personali?

No, il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.  In caso di formato cartaceo, piegando il foglio come indicato nelle istruzioni, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. 

Se un lavoratore non vuole dotarsi di Green Pass, cosa succede?

Nel caso in cui i lavoratori obbligati dichiarino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Pass. Non sono previste conseguenze disciplinari per aziende con più di 15 dipendenti, mentre per aziende con meno di 15 lavoratori, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il dipendente può essere sospeso (ciò significa che il lavoratore può essere sostituito fino a quando non si doterà del certificato). In nessun caso può esserci il licenziamento. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso.

Sono previsti controlli e sanzioni?

Si:

  • multa da 600 a 1.500 euro per chi lavora senza green pass;
  • multa da 400 a 1.000 euro per chi non effettua i controlli.

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Dott.ssa Federica Costa

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